Nella scissione, la relazione dell’organo amministrativo deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa. Tale indicazione è richiesta dalla normativa civilistica, in quanto nelle scissioni ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione. Secondo il principio contabile OIC 4, occorre indicare il valore dei beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata, o anche di crediti o disponibilità liquide. In relazione ai debiti fiscali della società scissa, l’art. 173, comma 13, del TUIR, statuisce una responsabilità solidale illimitata (e – dunque – più estesa di quella civilistica) che grava sulle società risultanti dalla scissione. La recente sentenza n. 23342 del 16 novembre 2016 della Cassazione ha in tal senso ribadito che tutte le società che partecipano alla scissione (sia parziale sia totale) rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi di imposta precedenti all’operazione.