Category: Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, conferimenti

Scissioni e credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo

La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall’articolo 3, D.L. 145/2013, pone una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari del bonus siano interessati da operazioni straordinarie, che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento. La circolare n. 10/E/2018 illustra, fra l’altro, alcune particolarità relative alla scissione societaria rispetto alla fusione.

Responsabilità solidale per i debiti nella scissione di società

Nella scissione, la relazione dell’organo amministrativo deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa. Tale indicazione è richiesta dalla normativa civilistica, in quanto nelle scissioni ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione. Secondo il principio contabile OIC 4, occorre indicare il valore dei beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata, o anche di crediti o disponibilità liquide. In relazione ai debiti fiscali della società scissa, l’art. 173, comma 13, del TUIR, statuisce una responsabilità solidale illimitata (e – dunque – più estesa di quella civilistica) che grava sulle società risultanti dalla scissione. La recente sentenza n. 23342 del 16 novembre 2016 della Cassazione ha in tal senso ribadito che tutte le società che partecipano alla scissione (sia parziale sia totale) rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi di imposta precedenti all’operazione.

Nuovi criteri per l’ammortamento dell’avviamento: Oic 24 e stima della vita utile

Il D.Lgs. 139/2015, in vigore dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016, ha apportato modifiche all’art. 2426, n. 6), c.c., che ora stabilisce che l’avviamento deve – di norma – essere ammortizzato secondo la sua vita utile, che comunque non può eccedere i 20 anni, ovvero, nei casi in cui la stessa non sia attendibilmente stimabile, per un periodo non superiore a 10 anni. Come chiarisce la versione rivista del principio contabile OIC 24 (dicembre 2016) l’applicazione di tale nuova disposizione è retroattiva, essendo tuttavia consentita l’opzione, da indicare in nota integrativa, per l’applicazione dei muovi criteri di ammortamento solo per gli avviamenti acquisiti successivamente al 1° gennaio 2016. L’OIC 24 fornisce poi alcuni suggerimenti per la stima della vita utile dell’avviamento.

LA SCISSIONE NEGATIVA: AMMISSIBILITÀ CIVILISTICA SECONDO LA RECENTE PRASSI NOTARILE

L’ammissibilità civilistica della scissione negativa (con un’eccedenza contabile del passivo sull’attivo) è da tempo oggetto di discussione, soprattutto da parte della dottrina e della prassi notarile, con posizioni non sempre univoche. La recente Massima 1 del luglio 2016 del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia ha riaperto il dibattito su tale argomento, proponendo soluzioni in parte innovative.

Conferimento e regime fiscale dell’avviamento

Fusioni di società: semplificazioni e adempimenti pratici

Scissioni di società: semplificazioni e adempimenti pratici

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Rol e (in)deducibilità degli interessi passivi: un’imposizione prociclicamente recessiva

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