Il D.Lgs. 139/2015, in vigore dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016, ha apportato modifiche all’art. 2426, n. 6), c.c., che ora stabilisce che l’avviamento deve – di norma – essere ammortizzato secondo la sua vita utile, che comunque non può eccedere i 20 anni, ovvero, nei casi in cui la stessa non sia attendibilmente stimabile, per un periodo non superiore a 10 anni. Come chiarisce la versione rivista del principio contabile OIC 24 (dicembre 2016) l’applicazione di tale nuova disposizione è retroattiva, essendo tuttavia consentita l’opzione, da indicare in nota integrativa, per l’applicazione dei muovi criteri di ammortamento solo per gli avviamenti acquisiti successivamente al 1° gennaio 2016. L’OIC 24 fornisce poi alcuni suggerimenti per la stima della vita utile dell’avviamento.
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